giovedì 4 dicembre 2008

60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI


Il 10 dicembre 2008 il mondo celebra il 60° anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani



Cos'è la Dichiarazione?



Il 10 dicembre del 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, le Nazioni del mondo che uscivano dal conflitto guardarono indietro con orrore alle violenze perpetrate nei confronti di interi popoli. L ' u m a n i t à p o s s e d e v a f o n d a m e n t a l m e n t e u n potenziale distruttivo che si era “specializzato” nella persecuzione e lo sterminio degli ebrei e di altre m i n o r a n z e . L a Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu redatta con l'obiettivo di salvare le future generazioni da nuove guerre e nuove persecuzioni. Le Nazioni Unite si assunsero, quindi, il compito di redigere una dichiarazione che riflettesse il legame indissolubile tra il rispetto dei diritti umani e la sopravvivenza stessa dell'umanità. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione Cos'è la Dichiarazione?e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni U n i t e , c i o è c i n e s e , francese, inglese, russo e spagnolo. Sebbene la D i c h i a r a z i o n e s i a i l documento che ha ispirato la maggior parte della legislazione internazionale in materia di diritti umani, non è un documento legalmente vincolante. Tuttavia ha da subito goduto di una autorità tale da ispirare, negli anni successivi, trattati internazionali, costituzioni e leggi interne dei diversi Stati, contribuendo così in maniera decisiva all'evoluzione del diritto internazionale contemporaneo. La Dichiarazione si compone di 30 articoli che sanciscono i diversi diritti di ogni persona. Questi diritti sono tra loro interdipendenti e indivisibili.



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Di seguito i primi 10 articoli della dichiarazione. Per la visione completa dei restanti articoli, visitare il sito ufficiale delle Nazioni Unite al link:
www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm



Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.



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